Legge 287/91 – NOTA BENE: permette la possibilità, ai Circoli affiliati all’Ente riconosciuto, di aprire senza licenza comunale, contingentata e regolata dalle leggi sotto riportate.
Comma 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato -- dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative -- e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni -- sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale -- fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate.
I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.
Comma 6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande
- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- nei mezzi di trasporto pubblico.