Le prestazioni occasionali sono quelle attività di prestazioni d'opera (lavoro) occasionali retribuite che rispettano dei precisi criteri:
- sono svolte da una persona non in possesso della partita IVA;
- sono svolte in modo puramente occasionale;
- sono svolte in modo non continuativo;
- sono svolte da un non professionista dell'attività per cui viene retribuito;
- non sono coordinate dal committente;
- il percipiente non deve superare la soglia dei 5.000,00 (cinquemila /00) euro annui ricevuti.
Se tutti questi criteri sono rispettati il lavoratore occasionale può essere retribuito a fronte di una ricevuta che il percipiente stesso emette indicano:
- tutti i dati del prestatore d'opera occasionale (lavoratore);
- tutti i dati del committente (chi affida il lavoro);
- somma percepita;
- data;
- abbia la dicitura: non è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;
- sia indicato e scorporato il 20% di ritenuta d'acconto;
- sia apposta una marca da bollo di euro 2,00 avente data anteriore o uguale alla data della ricevuta e venga applicata unicamente sull'orginale della ricevuta consegnata al committente (solo se la ricevuta è di importo superiore a 77,47 euro ).
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Entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento (non data di ricevuta) deve essere versata, da parte del committente, la ritenuta d'acconto del 20% mediante modello F24 con codice 1040 e, come periodo, il mese e l'anno di pagamento della prestazione (vedi spiegazione dal sito dell'Agenzai delle Entrate).
Entro febbraio dell'anno successivo (verificare la scadenza) il committente deve presentata la Certificazione Unica (CU) e, successivamente, il modello 770.