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Leggi Associazioni Sportive

LA NUOVA NORMATIVA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Finanziaria 2003. Art. 90 legge 27/12/2002 n. 289
La normativa.
-Art. 36 Codice Civile: associazioni non riconosciute e comitati;
- D.P.R. 10.02.2000, n.361: modalità di acquisto della personalità giuridica;
- legge 16/12/91 n. 398: regime fiscale e contabile agevolato;
- Art. 25 L. 13/05/99 n. 133 (CM 08/03/2000 n.43/E): apportano modifiche sostanziali al
regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche
- art. 37, comma 2 legge 21/11/2000 (collegato fiscale 2000): ulteriori modifiche alla disciplina
fiscale delle associazioni sportive
- comma 1, art. 6 D.Lgs. 460/97: perdita della qualifica di ente non commerciale
- art. 27 bis,allegato B D.P.R. 642/72 esenzione imposta di bollo
- art. 13 bis, comma1 D.P.R. 641/72 esenzione sulle tasse sulle concessioni governative
- art 17, comma 2 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 determinazione irap;
- C.M. n. 146/E del 04/06/1998;
- art. 81, comma 1, lettera m), Tuir: elenca tra i redditi diversi i comp ensi, indennità di trasferta
e i premi corrisposti dalle associazioni ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- art. 90 L. 27 dicembre n. 289;
- art. 51 L. 27 dicembre n. 289;
L’art. 90 della legge finanziaria 2003 introduce significative novità di natura fiscale e civile che
modificano lo schema normativo dello sport dilettantistico.
1. La Forma giuridica.
Sotto l’aspetto civilistico, la legge riconosce ai soggetti che intendono svolgere attività sportiva dilettantistica la possibilità di costituirsi sotto forma di società di capitali senza fine di lucro, come già accade per le squadre di calcio di serie A, garantendo al tempo stesso la facoltà di beneficiare del regime agevolativo previsto dalla legge 398/91 1 e più in generale di tutte le altre disposizioni tributarie applicate alle associazioni sportive dilettantistiche. La denominazione o ragione sociale delle società ed associazioni dovrà racchiudere il richiamo alla attività sportiva dilettantistica.
Secondo quanto stabilito nella ma novra finanziaria l’attività sportiva dilettantistica potrà essere svolta con le seguenti modalità:- associazione sportiva senza personalità giuridica (artt. 36 e seguenti c.c.);
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. 361/2000);
- società sportiva di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.c.a r.l.), costituita secondo le disposizioni vigenti, ma senza fine di lucro.
Presso il C.O.N.I. sarà istituito un registro diviso in tre sezioni dove verranno iscritti i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica secondo la forma adottata; l’iscrizione in tale registro consentirà alle società ed associazioni di accedere ai contributi pubblici.
2. I nuovi statuti ed atti costitutivi.
Attraverso uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/88, vengono individuati:· il contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo che dovrà prevedere:-
l’assenza del fine di lucro, inteso come lucro soggettivo, e cioè divieto di distribuire utili, fatta salva la facoltà di realizzarli e reinvestirli nell’attività sportiva (lucro oggettivo);- principio di democrazia interna;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nella attività sportiva;- il divieto per gli amministratori di rivestire cariche sociali in altre associazioni e società appartenenti alla stessa Federazione nonché la gratuità dei loro incarichi;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento della associazione o società;- l’obbligo di conformarsi alle norme, direttive e statuti del Coni, delle Federazioni Sportive e degli enti di promozione sportiva;· modalità di approvazione dello statuto e riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione alle Federazioni riconosciute dal Coni o alle discipline sportive associate agli enti di promozione;
· i provvedimenti da adottare a seguito dell’irregolare funzionamento di tali soggetti o di
irregolarità o infrazioni all’ordinamento sportivo.
3. Il limite di ricavi commerciali
Il tetto dei proventi di natura commerciale realizzabile nel corso del periodo di imposta che garantisce la permanenza nel regime di favore della legge 398/91 viene innalzato dagli attuali 185.924,48 a 250.000,00 euro per tutte le associazioni con esercizio in corso alla data del 1 gennaio 2003, quindi anche per quelle con esercizio a cavallo di anno (01/07/2002 - 30/06/2003) . Tale disposizione acquista un significato ancor più rilevante se combinata con quella che esclude, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, la perdita della qualifica di ente "non commerciale" a seguito dell’esercizio prevalente di attività di natura commerciale nel periodo di imposta (comma 1, art. 6 D.Lgs. 460/97 c.d. Zamagni – comma 4, art.111 bis Tuir). Al fine di raggiungere le finalità del sodalizio sarà pertanto ammesso, non è chiaro se solo per uno o per più periodi di imposta, esercitare attività commerciale anche in prevalenza rispetto a quella istituzionale. Questa concessione, già accordata agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche, consentirà alle società ed associazioni di reperire fondi per l’attività sportiva dilettantistica senza correre il rischio di perdere la qualifica di "non commercialità" con tutte le ineludibili conseguenze in materia contabile, civile ed anche penale.
4. Le imposte indirette.
L’art. 90 della finanziaria stabilisce l’applicazione in misura fissa (euro 129,11) dell’imposta di registro relativa agli atti costitutivi (peraltro già in vigore per le associazioni) ed alle operazioni di trasformazione delle società ed associazioni. Per tali soggetti è sancita anche l’esenzione dalle tasse sulle concessioni e dall’imposta di bollo (quest’ultima solo per gli atti delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione).
La ritenuta 4% sui contributi.
Il comma 2 dell’art. 28 del DPR 600/73 obbliga gli Enti Pubblici (tra cui rientra il C.O.N.I.) ad effettuare la ritenuta di imposta a titolo di acconto in misura pari al 4% sui contributi erogati a soggetti che esercitano attività di impresa anche senza fine di lucro (associazioni e società sportive dilettantistiche). In deroga a tale principio, sono esclusi dal trattamento ordinario solo i contributi finalizzati allo svolgimento delle funzioni di istituto degli enti beneficiari e non dell’attività commerciale (Cass. Civ. Sez. I - 7 agosto 1993 n. 8568 -). La legge finanziaria estende ora tale esclusione ai contributi erogati a qualsiasi titolo dal Coni, dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
5. Le erogazioni liberali.
Viene elevato dagli attuali 1.032,91 a 1.500,00 euro il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro detraibili in misura pari al 22% dall’imposta sulle persone fisiche. La condizione resta quella per cui tali erogazioni debbono essere effettuate tramite banca o posta, al fine di garantire l’effettività dei versamenti stessi. Scompare invece la deducibilità delle provvidenze liberali effettuate dai soggetti esercenti attività di impresa. Per questi ultimi viene introdotta la presunzione secondo cui i corrispettivi in denaro o in natura, fino a 200.00,00 euro per periodo di imposta, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, destinati alla promozione dell’immagine o di un prodotto, si considerano spese di pubblicità. Considerata la difficoltà oggettiva di includere talune spese tra quelle di pubblicità o rappresentanza, in relazione
soprattutto al differente trattamento tributario riservato alle une e alle altre, questa disposizione permette ai soggetti eroganti, salvo prova contraria fornita dall’Amministrazione Finanziaria, la deduzione integrale del corrispettivo ed al beneficiario che abbia optato per la legge 398/91 la possibilità di versare l’iva in via forfetaria nella misura del 50% di quella dovuta (e non del 90% come previsto in caso di sponsorizzazione).
6. I compensi, le indennità ed i premi.
Sono esclusi dalle base imponibile dei soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica le somme fino a 7.500,00 euro (prima erano 5.164,37) corrisposte dalle associazioni e società a titolo di compensi, indennità di trasferta e premi (art. 81, comma 1, lettera m del Tuir). Le associazioni potranno erogare per ciascun anno agli atleti, dirigenti etc. somme fino a 7.500,00 euro senza l’obbligo di operare la ritenuta di imposta (a titolo definitivo o di acconto a seconda della somma complessivamente erogata) al momento della corresponsione degli emolumenti.
Questa esclusione si estende d’ora in avanti anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale aventi natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal 1 gennaio 2003 la nuova disciplina dei compensi, premi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari e co.co.co.di carattere amministrativo gestionale è la seguente:
Importo in euro Imponibilità Ritenuta di imposta

Fino a 7.500 NO
Da 7.500 a 28.158,28 SI A titolo definitivo
Oltre 28.158,28 SI A titolo di acconto


Si precisa che le somme soggette a ritenuta di imposta a titolo definitivo concorrono alla formazione del reddito del soggetto percettore solo ai fini del calcolo delle aliquote da applicare al reddito complessivo.
L’Irap ed i compensi. Una novità molto attesa dal mondo sportivo dilettantistico è contenuta nella disposizione che esclude dalla base imponibile Irap i compensi, premi, indennità di trasferta e co.co.co inferiori a 7.500,00 euro per ciascun soggetto. Fino ad oggi infatti tali somme venivano interamente assoggettate ad Irap con aliquota ordinaria (4.5%) dando luogo ad un notevole prelievo fiscale (art. 17, comma 2 DPR 446/97).
I dipendenti pubblici.
La legge detta poi le condizioni che permettono ai dipendenti pubblici di svolgere prestazioni nell’ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Queste sono:- svolgimento dell’attività fuori dell’orario di lavoro;- gratuità delle prestazioni;
- rispetto degli obblighi di servizio;
- comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Tali soggetti possono percepire solo indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa ai sensi dell’art. 81 Tuir.
Gli impianti sportivi.
L’art. 90 della legge finanziaria stabilisce anche alcune norme sull’utilizzo degli impianti sportivi degli enti pubblici e degli istituti scolastici. Viene previsto che gli impianti sportivi appartenenti a questi soggetti possano essere utilizzati, sulla base di criteri obiettivi e compatibilmente con le esigenze pubbliche, anche dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre l’ente pubblico che non intenda gestire i propri impianti potrà concederli, sulla base di apposite convezioni, alle associazioni e società sportive dilettantistiche, sulla base di leggi regionali che ne disciplinino le modalità di affidamento. In parallelo a tali previsioni, viene istituito il Fondo per la prestazione di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui contratti dai soggetti
con personalità giuridica che svolgono attività sportiva dilettantistica destinati all’acquisto, all’ampliamento al miglioramento di impianti sportivi ed attrezzatura.
L’assicurazione degli sportivi. L’art. 51 della legge finanziaria impone agli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, ai dirigenti e tecnici, alle federazioni sportive, alle discipline associate e agli enti di promozione l’obbligo di assicurazione su infortuni verificatisi nello svolgimento di attività sportive da cui derivi morte o inabilità permanente.

Nota 1 :
IL REGIME DELLA LEGGE N. 398/91: SINTESI
La Legge n. 398/91 prevede a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell’IVA da versare, nonché l’esonero dagli adempimenti contabili.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
I soggetti in esame determinano il reddito imponibile ai fini IRPEG applicando ai proventi incassati, derivanti dall’esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (tassate per il loro intero ammontare).
Il predetto coefficiente di redditività, fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 18.5.1999, era pari al 6%.
DETERMINAZIONE DELL’IVA
La determinazione dell’IVA segue le regole previste dall’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, in base al quale i soggetti in esame beneficiano di una detrazione forfetizzata pari al 50% dell’IVA a debito.
La predetta detrazione forfetizzata è ridotta al 10% in presenza di prestazioni di sponsorizzazione
e ad 1/3 per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
ADEMPIMENTI CONTABILI
In linea generale il regime della Legge n. 398/91 concede l’esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, compresi i registri IVA. In particolare, è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
ADEMPIMENTI
Fino al 31.12.1999 Dall’1.1.2000
La liquidazione dell’IVA e, se dovuta, dell’imposta sugli spettacoli era effettuata direttamente dall’Ufficio SIAE sulla base delle annotazioni risultanti dalla distinta o
dichiarazione d’incasso.
La liquidazione dell’IVA è effettuata direttamente dal soggetto in esame, con versamento trimestrale mediante mod. F24, sulla base dei proventi commerciali annotati nell’apposito modello di cui al DM 11.2.1997.
INTEGRATIVA SEMPLICE
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.4.2003, n. 24/E, l’art. 8, Legge n. 289/2002 non contiene particolari preclusioni per i soggetti in esame in merito alla possibilità di presentare l’integrativa semplice.
In particolare, il ricorso all’integrativa semplice “al minimo” (€ 300) va valutato al fine di
“bloccare” la proroga dei termini per l’accertamento.
Pertanto gli stessi, ancorché il reddito sia determinato su basi forfetarie, possono procedere all’integrazione degli imponibili, per i periodi 1997-2001, ai fini sia IRPEG che IRAP, compilando il quadro A del modello di dichiarazione approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25.2.2003 e applicando le aliquote vigenti nei periodi d’imposta integrati.
Ai fini IVA, come sopra accennato, ancorché i soggetti in esame siano esonerati, per legge, dalla presentazione della dichiarazione IVA, non ricorre la fattispecie di omessa presentazione della stessa.
Di conseguenza, la maggiore imposta indicata nell’integrativa semplice rappresenta
un’integrazione dell’IVA liquidata dalla SIAE (per gli anni 1998 e 1999) o dall’associazione (per gli anni 2000 e 2001).
CONDONO TOMBALE
Analogamente a quanto precisato in relazione all’integrativa semplice, anche l’art. 9, Legge n. 289/2002 non contiene particolari preclusioni per i soggetti in esame in merito alla possibilità di effettuare la definizione della propria posizione fiscale tramite il condono tombale.
Ai fini delle imposte dirette (IRPEG e IRAP) per i periodi 1997-2001 i soggetti in esame devono applicare le note percentuali (8%, 6%, 4%) alle imposte lorde risultanti dalla dichiarazione originaria, tenendo presente che:
sono applicabili i minimi previsti per titolari di reddito d’impresa, sulla base dei ricavi
dichiarati (€ 400, € 500, € 600);
in caso di dichiarazione omessa, l’importo da versare, con riferimento al settore delle imposte dirette, non può essere inferiore a € 3.000.
Va osservato che sovente le associazioni, e in particolare quelle sportive dilettantistiche, hanno il periodo d’imposta “a cavallo” d’anno.
In tale ipotesi, al fine dell’individuazione dei periodi d’imposta condonabili, va tenuto presente quanto specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.4.2003. Infatti, il periodo d’imposta che interessa gli anni 1996-1997, deve essere ricompreso nella definizione se il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scadeva successivamente al 31.12.1997.
Al contrario, se il termine di presentazione della dichiarazione scadeva entro il 31.12.1997, essendo decorso il termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio, il relativo periodo d’imposta non va ricompreso nel condono tombale.
Ai fini IVA, il fatto che i soggetti in esame siano esonerati per legge dalla presentazione della dichiarazione annuale, non implica l’obbligo di versamento di € 3.000 dovuto nell’ipotesi di dichiarazione omessa.
Pertanto, la definizione ai fini IVA (anni 1998 - 2001) richiede il versamento della somma derivante dall’applicazione della percentuale del 2%:
all’IVA a debito connessa alle cessioni di beni/prestazioni di servizi di ogni anno oggetto di condono;
all’IVA forfetariamente detratta, determinata sulla base delle percentuali vigenti nei
singoli anni condonati. Si rammenta che ai fini IVA in presenza di periodi d’imposta “a cavallo” la definizione tramite il condono tombale interessa l’anno prevalente, ossia quello contenente il maggior numero di giorni (Circolare n. 22/E citata).
Gli importi dell’IVA a debito e detratta, nonché degli imponibili per l’individuazione dei minimi, in mancanza della dichiarazione IVA, sono desumibili dalle distinte o dichiarazioni d’incasso (per il 1998 e 1999) ovvero nel modello di cui al DM 11.2.1997 (per il 2000 e 2001).
L'articolo 90, al comma 3, della legge finanziaria 2003 classifica tra i "redditi diversi" di cui all'art. 81 comma 1 lettera m) del Tuir anche i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. la nuova configurazione di tali redditi non rientranti nell'ambito dell'art. 47, comma1, lettera c-bis del Tuir, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della "gestione separata" alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione do carattere amministrativo gestionale. Si rammenta, a tal proposito, che il legislatore era già intervenuto con analoga disposizione nell'anno 2000, con l'articolo 37 della Legge 342/2000 allorché classificò quali "redditi diversi" i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva, eccetera. (si veda la circolare numero 32 del 7 febbraio 2001)

Nella Finanziaria per il 2007 approvata i giorni scorsi ci sono alcuni provvedimenti riguardanti il mondo sportivo.
E' di interesse la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per l'iscrizione di figli da 5 a 18 anni ad attività sportive in palestre, piscine e centrisportivi, fino a un massimo di spesa di 210 euro. Di fatto si tratta di un risparmio di circa 40 euro per le famiglie.

DECRETO OBBLIGATORIETA' ASSICURAZIONI (con Tabella)
12 maggio 2005

DECRETO OBBLIGATORIETA' ASSICURAZIONI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 17 dicembre 2004
Modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. (GU n. 97 del 28-4-2005)
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 e successive modificazioni con cui e' stata istituita la Cassa di presidenza per l'assicurazione degli sportivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.250;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con il quale si prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, sono stabilite le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;
Vista la nota del 4 agosto 2004 con la quale il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) esprime il proprio parere favorevole;
Decreta:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Soggetti assicurati
Art. 1.
Soggetti obbligati e beneficiari delle prestazioni assicurative
1. Ai sensi del primo comma dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono beneficiari delle prestazioni assicurative obbligatorie tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle Federazioni sportive nazionali,alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.
2. Ai fini dell'applicazione della richiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289:
a) per atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi nelle previsioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) per dirigenti si intendono tutti i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno agli affiliati:
c) per tecnici si intendono tutti i tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.
Art. 2.
Premio assicurativo
1. Ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, con i tempi e le modalita' previsti dal presente decreto quale condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa.

Capo II
Ambito di applicazione
Art. 3.
Ambito di applicazione della tutela assicurativa
1. L'assicurazione obbligatoria e' rivolta agli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi durante ed a causa dello svolgimento delle
attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.
2. Gli infortuni saranno ammessi al beneficio assicurativo, a condizione che le attivita' di cui sopra si svolgano secondo le modalita', i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni.
3. La normativa di riferimento per l'accertamento delle circostanze di cui sopra e' quella vigente al momento dell'infortunio.

Art. 4.
Validita' dell'assicurazione
1. L'assicurazione e' prestata senza limiti di eta' ed e' valida per il mondo intero, a condizione che le attivita' sportive o le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti, dai calendari e dagli accordi delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, purche' definiti in una data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
2. La garanzia assicurativa inizia dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento.
Art. 5.
Titoli per le prestazioni assicurative
1. I titoli che danno diritto alla prestazioni assicurative sono:
a) essere tesserato in data certa antecedente all'infortunio mediante le modalita' previste da ciascuna delle organizzazioni sportive di appartenenza;
b) essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio.


Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria Sezione 05


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE N. 05
La Commissione Tributaria Provinciale Di Alessandria Sezione 05
Riunita con l’intervento dei Signori:
FERRUA ALDO Presidente
GRILLO FRANCO Relatore
UBERTAZZI EUGENIO Giudice
Ha emesso la seguente

SENTENZA
Sul ricorso n. 157/05 depositato il 09/02/2005 avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R02031C00161 2004 IVA+IRPEG+IRAP 1998 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO CASALE MONFERRATO proposto dal ricorrente CIRCOLO PALESTRA B. con sede in …. difeso da Dott.ssa C. M. e Dott.ssa M. S.
Con ricorso in data 31.01.2005 la Associazione Sportiva B. opponeva l’avviso di accertamento n. R02031C00161/04 notificatole a cura dell’Agenzia delle Entrate di Casale Monferrato relativamente all’IRPEG, IRAP ed IVA dovuti per l’anno di imposta 1998 per un totale di € 9.460,55.
A motivo dell’interposta opposizione la Società ricorrente deduceva l’illegittimità dell’avviso impugnato per carenza dei presupposti per l’applicazione del combinato disposto dagli att. 39 DPR 600/73 e 54 633/72 nonché l’infondatezza dell’accertamento nel merito.
Quando al primo motivo di doglianza la ricorrente lamentava che il tipo di accertamento effettuato fosse consentito solamente allorquando, sulla base di elementi concreti, la documentazione obbligatoria fosse stata ritenuta inattendibile.
Nel caso di specie le dichiarazioni non sarebbero state presentate né la contabilità sarebbe stata tenuta in quanto non ne sarebbero sussistiti i presupposti di legge.
Nell’anno oggetto della verifica, infatti, l’associazione avrebbe svolto esclusivamente attività istituzionale rivolta solamente ai propri soci con ciò escludendo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili a fini fiscali e di presentazione delle relative dichiarazioni.
Il che avrebbe inibito all’Ufficio accertatore la possibilità di fare ricorso alle presunzioni che stanno a fondamento dell’avviso impugnato.
Quando al secondo motivo di doglianza la Società ricorrente ha contestato l’infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio in merito alla impossibilità di rivestire la qualifica di associazione sportiva dilettantistica con conseguente perdita della qualifica di ente non commerciale nonché l’arbitrarietà delle ricostruzione reddituali.
A sostegno delle proprie contestazioni in merito all’operato degli accertatori la Società ricorrente ha richiamato il combinato disposto del TUIR con alcuni articoli del DPR 633/72 istitutivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto non senza censurare i criteri attraverso i quali i verificatori hanno assunto come ricavi la differenza tra quanto incassato dai nuovi soci per l’iscrizione annuale rispetto al valore delle tessere ENDAS.
L’Associazione Sportiva B. concludeva, pertanto, per l’annullamento dell’avviso impugnato e la conferma dei valori dichiarati.
Poiché nel frattempo l’Ufficio aveva provveduto ad emettere cartella di pagamento comportante l’iscrizione a ruolo dell’importo di € 2.871,32, la Società ricorrente instava affinché Questa Commissione sospendesse, ex art. 47 DLGS 546/92, l’atto esecutivo.
Con propria ordinanza in data 11.10.05 Questa Commissione disponeva la sospensione della cartella impugnata subordinatamente alla prestazione di garanzia fidejussoria di € 3.500,00 a favore dell’Ente impositore.
Nel rispetto di tale provvedimento la ricorrente depositava nella Cancelleria di Questa Commissione fidejussione bancaria a favore dell’Agenzia delle Entrate conseguendo in tal modo il beneficio della sospensione della cartella.
Nel merito della controversia l’Ufficio si costituiva nel presente giudizio depositando le proprie osservazioni, contestando le eccezioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio operato.
In particolare l’Ufficio, richiamando integralmente il contenuto del PVC redatto dai propri funzionari, contestava all’Associazione Sportiva Bistolfi la sussistenza dei requisiti propri di un’associazione sportiva dilettantistica sostenendo, invece, che l’attività svolta fosse di natura commerciale, produttiva di ricavi e, in quanto tale, assoggettata alle regole dell’imposizione diretta ed indiretta.
Anche gli accertatori richiamavano il contenuto del TUIR dalla lettura della quale, in rapporto ai fatti dedotti in giudizio, sarebbe emersa la fondatezza della pretesa fiscale.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e la conferma integrale dell’avviso impugnato.
La Commissione deliberava.
Il ricorso interposto dalla Associazione Sportiva B. appare fondato ed accoglibile.
Questa Commissione, infatti, condivide le censure della ricorrente in ordine alla contestata legittimità dell’avviso impugnato per la evidente carenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72.
Nell’anno oggetto della verifica, infatti, la Società ricorrente non svolgeva attività di carattere commerciale limitandosi a tenere a disposizione dei propri associati alcuni servizi la cui prestazione non aveva scopo di lucro con ciò escludendo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali.
Da ciò deriva l’illegittimità dell’accertamento induttivo svolto sulla base di mere presunzioni in evidente ma giustificata assenza delle scritture contabili.
Il metodo accertativo adottato, infatti, sarebbe risultato consentito solo nel caso in cui la contabilità fosse stata tenuta irregolarmente ovvero fosse mancata ingiustificatamente.
Al fine di qualificare l’attività accertata come commerciale e non già semplicemente associativa, l’Ufficio ha sostenuto che la ricorrente non perseguiva le finalità ideali proprie di un associazione sportiva dilettantistica anche in mancanza di un’attività di promozione, di formazione e di partecipazione dell’attività sportiva.
Gli accertatori hanno altresì eccepito la temporaneità delle partecipazioni degli associati, la mancanza della documentazione relativa ad una vita sociale e l’inadeguatezza dello statuto sociale alla clausole previste dalla legge.
Tali assunti, ad avviso di Questa Commissione, sono fondati su mere ed indimostrate presunzioni tutt’altro che gravi, precise e concordanti come invece dispone la norma applicata.
Per averne conferma giova esaminare partitamene il tenore dei rilievi contenuti nell’avviso impugnato.
L’Ufficio ha eccepito, in primo luogo, che sarebbero stati disattesi gli scopi sociali indicati nello Statuto in quanto la ricorrente avrebbe consentito ai propri soci di svolgere una generica attività di ginnastica che non realizzerebbe gli scopi statutari così come il semplice utilizzo delle attrezzature non avrebbe configurato lo svolgimento di alcuna attività sportiva anche in considerazione della mancata partecipazione a gare o competizioni.
L’assunto non pare condivisibile ed anzi contraddetto dal tenore dello Statuto sociale, approvato dall’assemblea dei soci, il quale dispone che tra gli scopi sociali vi è anche quello di sviluppare e diffondere l’attività sportiva mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa ed agonistica nonché ginnica in ogni sua specie con la finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Nazionali Sportive nonché degli Enti di Promozione Sportiva.
Da quanto premesso, dunque, è di tutta evidenza come l’esercizio dell’attività ginnica da parte dei soci ben potesse rappresentare la concreta attuazione degli scopi sociali a ciò non ostando la possibilità di fruire di servizi aggiuntivi quali l’utilizzo della sauna ovvero del solarium complementi ideali per conseguire una migliore condizione fisica.
Neppure la mancata partecipazione, al momento della verifica, a manifestazioni sportive può rappresentare elemento ostativo al rispetto degli scopi statutari sia in quanto non è escluso che ciò si sarebbe potuto verificare in futuro sia per il fatto che la ricorrente risulta regolarmente affiliata ad enti di partecipazione sportiva il che le consente di qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica con buona pace del fatto che, come premesso, al momento della verifica alcuna partecipazione fosse stata ancora organizzata per ragioni magari del tutto indipendenti dalla concreta volontà dell’associazione di perseguire gli scopi sociali.
E proprio dalla riconosciuta qualifica di associazione sportiva dilettantistica deriva l’esenzione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili che, come già premesso, priva di ogni logica e fondamento la natura induttiva dell’accertamento oggetto del presente giudizio.
Del pari non si ritiene condivisibile la contestata temporaneità della partecipazione degli associati alle attività ginniche che è cosa ben diversa dalla qualifica di socio che invece, e necessariamente, ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno.
Il divieto di temporaneità della partecipazione alla vita associativa sancito dallo Statuto non impone infatti la continuità dello svolgimento di attività ginnica e sportiva che, come già detto, è cosa ben diversa dalla qualifica di socio e dalla conseguente partecipazione alla vita dell’associazione che ben può essere svolta anche nella temporanea astensione dall’esercizio di attività per le ragioni più svariate quali la malattia, gli impegni del lavoro o impedimenti di sorta.
Identiche considerazioni dovranno valere, poi, per la contestata assenza di una vera vita sociale attesa invece la documentata, attività dell’assemblea dei soci in ordine a quanto oggetto dell’attività come ad esempio il miglioramento di alcuni servizi ovvero l’istituzione di nuove iniziative.
Il tutto, come premesso, risulta incontestabile dal libro dei verbali tenuti dall’associazione ancorché non obbligatoriamente ma scarsamente considerato dagli accertatori.
Ad analoghe conclusioni si perviene, poi, per quanto attiene alla pretesa mancata ottemperanza dello statuto sociale alla normativa vigente che non pare affatto violata dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Da quanto precede, dunque, è possibile avere conferma della natura assolutamente presuntiva dei rilievi degli accertatori e della conseguente e non consentita presunzione dei ricavi oggetto dell’avviso impugnato.
Ciò consente di neppure considerare, nel merito, il contenuto di un accertamento che risulta del tutto illegittimo in quanto svolto in maniera niente affatto consentita e per di più nei confronti di soggetto delegittimato in quanto esente dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili.
Dalla dichiarata illegittimità dell’avviso impugnato e del suo conseguente annullamento deriva, come logico corollario, l’annullamento della cartella esattoriale emessa ed attualmente sospesa a fronte dell’avvenuta prestazione di garanzia fidejussoria da parte della ricorrente.
In conseguenza di ciò la fidejussione bancaria prestata dovrà essere restituita alla ricorrente.
Stante l’obiettiva complessità dell’indagine appare equo disporre la compensazione delle spese.
DISPOSITIVO
Del pronunciato emesso a fronte del ricorso n. 157/05
proposto da CIRCOLO PALESTRA B.
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CASALE MONFERRATO
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria in accoglimento del ricorso rubricato al n. 157/05 RGR dichiara l’illegittimità dell’avviso di accertamento n. R02031C00161/2004 e, per l’effetto, dispone l’annullamento della cartella di pagamento n. … ordinando all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Casale Monferrato la restituzione a favore della ricorrente della fidejussione bancaria prestata. Spese interamente compensate.

(09/02/2007) - Società sportive dilettantistiche - Proventi ai soci con confini ben tracciati
Le remunerazioni che superano determinati limiti si configurano come distribuzione indiretta degli utili, vietata dalla legge 289/2002

I proventi percepiti dai soci di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata per l’attività di amministratore, di sportivo dilettante, nonché la percezione dei canoni di locazione, se superano determinati limiti quantitativi sono da considerare una forma di distribuzione indiretta dei proventi dell’attività sociale, vietata ai sensi dell’articolo 90, comma 18, lettera d), della legge n. 289 del 2002.

A questa conclusione è giunta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007, come risposta a una istanza di interpello presentata da un centro sportivo avente a oggetto la gestione di un centro polivalente, la cui amministrazione è affidata ai tre soci fondatori, che "oltre all’attività di gestione in senso stretto ... partecipano in maniera diretta allo svolgimento dell’attività sportiva, nella qualità di Istruttor i...”.

La parte istante, nel ritenere opportuno ricompensare i soci fondatori per l’attività da ciascuno svolta nell’ambito della gestione del centro polivalente, ha posto all’Amministrazione finanziaria tre quesiti:
 se l’amministratore della società sportiva, nonché socio della stessa, possa percepire compensi per l’ufficio ricoperto, senza che ciò configuri una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività
 se l’amministratore, nonché socio, che partecipi in via diretta all’attività sportiva in qualità di istruttore, atleta, allenatore, possa percepire compensi di cui all’articolo 67 del Tuir, senza che ciò configuri una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività
 se il canone percepito dal socio amministratore per la concessione in locazione dell’impianto sportivo a favore della società costituisca "una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività sociale".
In merito al primo quesito, la soluzione prospettata dalla parte interpellante si basava sulla considerazione che nel caso in cui le somme corrisposte al socio amministratore, quale compenso per l’ufficio ricoperto, siano commisurate al lavoro svolto nell’esercizio del mandato sociale, le stesse conservano la natura di compenso.

In relazione al secondo quesito, l’ente riteneva che le somme corrisposte al socio amministratore, che partecipa direttamente all’attività sportiva dilettantistica, non violassero il divieto di cui all’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, in quanto dirette a remunerare l’attività di sportivo dilettante.

Riguardo al terzo quesito, per la parte, qualora il canone di affitto corrisposto al socio amministratore sia congruo alla natura e qualità del bene locato, l’importo non è da considerarsi distribuzione indiretta degli utili sociali.

Il parere espresso dall’Agenzia delle entrate ha preso a riferimento innanzitutto il comma 18 dell’articolo 90, legge n. 289 del 2002, il quale stabilisce che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto in cui sia espressamente contemplata "l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette".

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria era già intervenuta con la circolare n. 124/E del 1998, chiarendo che le clausole da inserire per legge nello statuto di tali società e associazioni tendono ad assicurare “il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”.

Il decreto legislativo n. 460 del 1997, in tema di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, all’articolo 10, lettera b), stabilisce espressamente che si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale. Alla successiva lettera c) si legge che si considera “in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (...) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni”.

Il citato decreto legislativo, inoltre, alla lettera d), specifica che costituisce distribuzione indiretta di utili anche “la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”.

Di fatto, come peraltro chiarito con la circolare n. 168/E del 1998, il mancato rispetto dei limiti posti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 configura un’indiretta distribuzione fra i soci dei proventi dell’attività, salvo la possibilità concessa ai contribuenti di chiedere, nel caso in cui ci fossero i presupposti, la disapplicazione della norma antielusiva sostanziale, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600 del 1973.

Nel caso di specie, alla luce della richiamata normativa e della prassi consolidata, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 9 del 2007, ha precisato che “i compensi percepiti dal socio amministratore per lo svolgimento della carica sociale costituiscono distribuzione indiretta di proventi se superano il limite previsto dal DPR n. 645 del 1994 per la carica di presidente del collegio sindacale delle società per azioni”, ritenendo, altresì, in relazione al secondo quesito posto dalla parte interpellante, che i compensi percepiti dallo stesso socio per l’attività di istruttore e allenatore sono da ritenersi distribuzione indiretta di proventi, nel caso in cui superino del 20 per cento i salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro. E’, infine, forma indiretta di divisione dei proventi dell’attività sociale il pagamento di un canone di locazione, percepito dal socio, superiore a quello praticato sul mercato in situazioni normali e similari.

In definitiva, nel caso concreto, a parere dell’Amministrazione finanziaria, va accertato se, attraverso il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi come sopra specificati, relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, determinando in tal modo una distribuzione indiretta di utili ai soci.

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