Il comma 5 dell’art.25 della legge 13 maggio 1999 n.133 testualmente recita: “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 [516,46 euro], tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli ... L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ..., e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”
Legge 13 maggio 1999 n.133
Comma 5 dell’art.25 della legge 13 maggio 1999 n.133
Ovvero tracciabilità degli incassi e dei pagamenti Associazioni Sportive Dilettantistiche e Circoli.