Premessa
In occasione di incontri tenutisi con i rappresentanti del settore sportivo
dilettantistico, sono emerse problematiche fiscali riguardanti le associazioni
società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale recato dalla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, sulle quali si forniscono i seguenti chiarimenti.
Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 prevede modalità
di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni
di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad
esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e
dichiarazione).
Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le
associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nel corso del periodo
d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività
commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro.
1. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO PREVISTO DAL DM 11 FEBBRAIO 1997
Domanda
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli
intrattenimenti), gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di
cui alla legge n. 398 del 1991 “devono”, fra l’altro, “annotare, anche con
un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei
corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto
del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato”.
Si è posto il dubbio se il mancato rispetto del predetto obbligo contabile
comporti la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991.
Risposta
L’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 disciplina gli
adempimenti contabili a carico degli enti sportivi dilettantistici che hanno optato
per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, prevedendo che gli stessi enti
devono:
- versare trimestralmente l’IVA mediante modello F24 entro il giorno
16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con
possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma
dell’articolo 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando
l’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;
- annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese
successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al
mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997;
- annotare distintamente nel citato modello i proventi di cui all’articolo
25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 che non
costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché
le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decretolegge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Si fa presente, altresì, che gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato
per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 sono esonerati dall’obbligo
di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni
o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le
prestazioni pubblicitarie (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633).
Ciò posto, si evidenzia che la norma di cui all’articolo 9, comma 3, del
DPR n. 544 del 1999 non prevede la decadenza dai benefici fiscali di cui alla
legge n. 398 del 1991 in caso di mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del
modello di cui al DM 11 febbraio 1997, fermo restando, naturalmente, che la
permanenza nel regime agevolativo è subordinata alla sussistenza dei requisiti
sostanziali richiesti dalla specifica normativa.
Si ritiene, quindi, che qualora, in sede di accertamento, si ravvisi la
mancata tenuta del predetto modello secondo le modalità previste dal citato
articolo 9 del DPR n. 544 del 1999, si potrà procedere alla ricostruzione della
situazione reddituale dell’ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle
effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell’ente, con fatture e altri
documenti.
In sostanza, l’ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad
annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, in presenza di
tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di
cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire
all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute,
scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta
determinazione del reddito e dell’IVA.
Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica
non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la
sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui
alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore.
In particolare, in assenza dei presupposti previsti dalla legge [ad
esempio, violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili;
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali superiori a euro
250.000; violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di enti
sportivi dilettantistici e dei versamenti da questi effettuati di importo superiore a
euro 516,46 (v. articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999)] l’ente
sportivo dilettantistico non potrà beneficiare delle disposizioni recate dalla legge
n. 398 del 1991.
La mancata osservanza dell’adempimento di cui trattasi comporta,
comunque, l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di
violazioni degli obblighi relativi alla contabilità dall’articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione da euro 1.032 ad euro
7.746), secondo cui “chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le
scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalla legge in materia di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i
registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni
della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire quindici milioni” (da euro 1.032 ad euro 7.746).
Il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo
9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 (ad esempio, la conservazione e
numerazione progressiva delle fatture di acquisto ovvero il versamento
trimestrale dell’IVA) comporta – al pari della mancata tenuta del prospetto di cui
al DM 11 febbraio 1997 – l’applicazione delle specifiche disposizioni previste
dal D. Lgs. n. 471 del 1997 e non la decadenza dal regime tributario di cui alla
legge n. 398 del 1991, sempre che gli inadempimenti non precludano
all’amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini
dell’accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso.
2. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM 26 NOVEMBRE 1999, n. 473
Domanda
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono optare per le
disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 a condizione, fra l’altro, che nel
periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività
commerciali proventi non superiori a 250.000 euro.
Per detti enti, inoltre, l’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio
1999, n. 133 prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un
numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un
importo non superiore a 51.645,69 euro:
a) i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento
di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all’articolo
143, comma 3, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR).
La disposizione agevolativa sopra richiamata è applicabile a condizione
che, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli enti sportivi
dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991
redigano “un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione” nell’ambito
della quale vengono realizzati i proventi di cui al citato articolo 25, comma 2,
della legge n. 133 del 1999 (v. articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero
delle finanze 26 novembre 1999, n. 473).
In proposito, si chiede di sapere se la mancata redazione del predetto
rendiconto comporti, per gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le
disposizioni della legge n. 398 del 1991, la disapplicazione della disposizione
recata dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 ovvero – qualora sia
comunque possibile risalire, attraverso altri dati desumibili dalla contabilità
dell’ente, all’ammontare dei proventi detassati – se in luogo della disapplicazione
di tale previsione sia applicabile una diversa misura sanzionatoria.
Risposta
Il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche che, avendone i requisiti, hanno optato per il regime tributario di
cui alla legge n. 398 del 1991 è determinato applicando all’ammontare dei
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività nella misura del 3 per cento e aggiungendo l’intero importo delle
plusvalenze patrimoniali.
In sostanza, dal punto di vista reddituale, l’opzione per le disposizioni di
favore recate dalla citata legge n. 398 del 1991 produce, per gli enti sportivi
dilettantistici in possesso dei requisiti (cfr. circolare n. 21/E del 22 aprile 2003),
un duplice effetto:
- l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;
- la piena rilevanza delle plusvalenze patrimoniali, alle quali non si
applica il predetto coefficiente di redditività.
Ciò premesso, si evidenzia che, ai fini dell’applicabilità degli specifici
benefici recati dal citato articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, l’ente
sportivo dilettantistico che ha optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398
del 1991 deve redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi
dell’articolo 22 del DPR n. 600 del 1973.
Si precisa, al riguardo, che tale adempimento si considera soddisfatto
qualora i dati da inserire nell’anzidetto rendiconto (le entrate e le spese relative a
ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) siano
comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell’ente
sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione,
per ciascun manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli articoli 20 e
22 del DPR n. 600 del 1973.
In proposito, si ritiene utile far presente che è stato precisato, per gli enti
non commerciali, che la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano
di conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci
destinate all’attività istituzionale e quelle destinate all’attività commerciale, non
è di ostacolo all’eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti
(cfr. risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002).
In particolare, la tenuta della contabilità separata non prevede
l’istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività,
essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che
permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.
Pertanto, conformemente al suddetto criterio interpretativo e considerata
la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, si ritiene che
la mancata redazione del rendiconto in argomento non determini, di per sé,
l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi
realizzati (v. articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) e non rilevati nel
più volte citato rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque
possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei
proventi esclusi dal reddito imponibile.
Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli
obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili, secondo le indicazioni
fornite al paragrafo 1.
Diversamente, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione
del rendiconto di cui al DM n. 473 del 1999 e in relazione ai quali l’associazione
sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione
devono essere assoggettati a tassazione – analogamente a quanto espressamente
previsto per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 – con l’applicazione del
coefficiente di redditività pari al 3 per cento.
In tal caso, i proventi di cui trattasi, in quanto equiparati a quelli ai quali si
applica il coefficiente di redditività del 3 per cento, concorrono alla
determinazione dell’importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la
decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991 e
l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla
determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.
Esempio:
A) Proventi conseguiti
nell’esercizio di attività
commerciali
B) Proventi per i
quali non si è
provveduto alla
redazione del
rendiconto di cui al
DM n. 473 del 1999
e privi di idonea
documentazione
C) Plusvalenze
patrimoniali
REDDITO IMPONIBILE
[(A+B) × 3%] + C=
[(50.000+25.000)×3%] +
10.000=
(75.000 × 3 %) + 10.000 =
2.250 + 10.000 =
12.250
Euro 50.000 Euro 25.000 Euro 10.000 Euro 12.250
3. VIOLAZIONI FORMALI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI CONCERNENTI LA DEMOCRATICITÀ E L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI
Domanda
In base all’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 lo statuto
delle associazioni sportive dilettantistiche deve contenere determinate clausole al
fine di garantire l’assenza di scopo di lucro, la democraticità del sodalizio ed
assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.
Con circolare n. 21/E del 2003, paragrafo 1.1, è stato chiarito che, in
mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di inosservanza
di fatto delle clausole stabilite dal citato comma 18 dell’articolo 90 della legge n.
289 del 2002, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del
particolare regime agevolativo ad essi riservato.
E’ emerso che, in sede di verifica, viene spesso contestata la mancanza di
democrazia interna all’ente – con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali
– sulla base di elementi quali, ad esempio, la non rituale convocazione
dell’assemblea, l’assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, il
mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, etc.
Ciò posto, si chiede di sapere se tali violazioni di natura formale
comportino la disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del
1991.
Risposta
L’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale
per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali
previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento
associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza
tra gli operatori commerciali.
In particolare, si richiama la disposizione recata dall’articolo 90, comma
18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle
associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra
l’altro, “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle
cariche sociali”.
Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità
richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le
previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione
sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di
convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via
generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e
l’effettiva democraticità del sodalizio.
Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione
dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli
associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o
l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei
partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non
costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti
necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991
qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione,
risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle
medesime finalità.
La clausola della democraticità prevista dall’articolo 90, comma 18,
lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica
azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente
inapplicabile la predetta disposizione statutaria.
Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione
elementi quali:
- la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare
gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli
organi sociali;
- la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una
differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative,
rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
- l’esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto,
di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni
inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie,
l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc..
In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto fra la violazione posta
in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la
democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione sportiva dilettantistica
decada dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 per mancata osservanza
della clausola di cui al citato articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289
del 2002.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni Provinciali e dagli Uffici locali.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Scarica la circolare.