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Decreto-legge 22 marzo 2004.N. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128 – Articolo 4 (estratto)

Decreto-legge 22 marzo 2004.N. 72, convertito con modificazioni nella
legge 21 maggio 2004, n.128 – Articolo 4 (estratto)



6-bis. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, comma 17, lettera c, dopo le parole: “società sportiva di capitali” sono inserite le seguenti parole: “o cooperativa”.

6-ter. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:
18.Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale: Nello statuto devono essere espressamente previsti.
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
18-bis. E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all’integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall’assemblea dei soci.
6-quater. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati

Letto 6541 volte Ultima modifica il Venerdì, 03 Aprile 2020

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