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Nuova Normativa - Finanziaria 2003

LA NUOVA NORMATIVA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Finanziaria 2003. Art. 90 legge 27/12/2002 n. 289
La normativa.


-Art. 36 Codice Civile: associazioni non riconosciute e comitati;
- D.P.R. 10.02.2000, n.361: modalità di acquisto della personalità giuridica;
- legge 16/12/91 n. 398: regime fiscale e contabile agevolato;
- Art. 25 L. 13/05/99 n. 133 (CM 08/03/2000 n.43/E): apportano modifiche sostanziali al
regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche
- art. 37, comma 2 legge 21/11/2000 (collegato fiscale 2000): ulteriori modifiche alla disciplina
fiscale delle associazioni sportive
- comma 1, art. 6 D.Lgs. 460/97: perdita della qualifica di ente non commerciale
- art. 27 bis,allegato B D.P.R. 642/72 esenzione imposta di bollo
- art. 13 bis, comma1 D.P.R. 641/72 esenzione sulle tasse sulle concessioni governative
- art 17, comma 2 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 determinazione irap;
- C.M. n. 146/E del 04/06/1998;
- art. 81, comma 1, lettera m), Tuir: elenca tra i redditi diversi i comp ensi, indennità di trasferta
e i premi corrisposti dalle associazioni ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- art. 90 L. 27 dicembre n. 289;
- art. 51 L. 27 dicembre n. 289;
L’art. 90 della legge finanziaria 2003 introduce significative novità di natura fiscale e civile che
modificano lo schema normativo dello sport dilettantistico.
1. La Forma giuridica.
Sotto l’aspetto civilistico, la legge riconosce ai soggetti che intendono svolgere attività sportiva dilettantistica la possibilità di costituirsi sotto forma di società di capitali senza fine di lucro, come già accade per le squadre di calcio di serie A, garantendo al tempo stesso la facoltà di beneficiare del regime agevolativo previsto dalla legge 398/91 1 e più in generale di tutte le altre disposizioni tributarie applicate alle associazioni sportive dilettantistiche. La denominazione o ragione sociale delle società ed associazioni dovrà racchiudere il richiamo alla attività sportiva dilettantistica.
Secondo quanto stabilito nella ma novra finanziaria l’attività sportiva dilettantistica potrà essere svolta con le seguenti modalità:- associazione sportiva senza personalità giuridica (artt. 36 e seguenti c.c.);
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. 361/2000);
- società sportiva di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.c.a r.l.), costituita secondo le disposizioni vigenti, ma senza fine di lucro.
Presso il C.O.N.I. sarà istituito un registro diviso in tre sezioni dove verranno iscritti i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica secondo la forma adottata; l’iscrizione in tale registro consentirà alle società ed associazioni di accedere ai contributi pubblici.
2. I nuovi statuti ed atti costitutivi.
Attraverso uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/88, vengono individuati:· il contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo che dovrà prevedere:-
l’assenza del fine di lucro, inteso come lucro soggettivo, e cioè divieto di distribuire utili, fatta salva la facoltà di realizzarli e reinvestirli nell’attività sportiva (lucro oggettivo);- principio di democrazia interna;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nella attività sportiva;- il divieto per gli amministratori di rivestire cariche sociali in altre associazioni e società appartenenti alla stessa Federazione nonché la gratuità dei loro incarichi;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento della associazione o società;- l’obbligo di conformarsi alle norme, direttive e statuti del Coni, delle Federazioni Sportive e degli enti di promozione sportiva;· modalità di approvazione dello statuto e riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione alle Federazioni riconosciute dal Coni o alle discipline sportive associate agli enti di promozione;
· i provvedimenti da adottare a seguito dell’irregolare funzionamento di tali soggetti o di
irregolarità o infrazioni all’ordinamento sportivo.
3. Il limite di ricavi commerciali
Il tetto dei proventi di natura commerciale realizzabile nel corso del periodo di imposta che garantisce la permanenza nel regime di favore della legge 398/91 viene innalzato dagli attuali 185.924,48 a 250.000,00 euro per tutte le associazioni con esercizio in corso alla data del 1 gennaio 2003, quindi anche per quelle con esercizio a cavallo di anno (01/07/2002 - 30/06/2003) . Tale disposizione acquista un significato ancor più rilevante se combinata con quella che esclude, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, la perdita della qualifica di ente "non commerciale" a seguito dell’esercizio prevalente di attività di natura commerciale nel periodo di imposta (comma 1, art. 6 D.Lgs. 460/97 c.d. Zamagni – comma 4, art.111 bis Tuir). Al fine di raggiungere le finalità del sodalizio sarà pertanto ammesso, non è chiaro se solo per uno o per più periodi di imposta, esercitare attività commerciale anche in prevalenza rispetto a quella istituzionale. Questa concessione, già accordata agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche, consentirà alle società ed associazioni di reperire fondi per l’attività sportiva dilettantistica senza correre il rischio di perdere la qualifica di "non commercialità" con tutte le ineludibili conseguenze in materia contabile, civile ed anche penale.
4. Le imposte indirette.
L’art. 90 della finanziaria stabilisce l’applicazione in misura fissa (euro 129,11) dell’imposta di registro relativa agli atti costitutivi (peraltro già in vigore per le associazioni) ed alle operazioni di trasformazione delle società ed associazioni. Per tali soggetti è sancita anche l’esenzione dalle tasse sulle concessioni e dall’imposta di bollo (quest’ultima solo per gli atti delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione).
La ritenuta 4% sui contributi.
Il comma 2 dell’art. 28 del DPR 600/73 obbliga gli Enti Pubblici (tra cui rientra il C.O.N.I.) ad effettuare la ritenuta di imposta a titolo di acconto in misura pari al 4% sui contributi erogati a soggetti che esercitano attività di impresa anche senza fine di lucro (associazioni e società sportive dilettantistiche). In deroga a tale principio, sono esclusi dal trattamento ordinario solo i contributi finalizzati allo svolgimento delle funzioni di istituto degli enti beneficiari e non dell’attività commerciale (Cass. Civ. Sez. I - 7 agosto 1993 n. 8568 -). La legge finanziaria estende ora tale esclusione ai contributi erogati a qualsiasi titolo dal Coni, dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
5. Le erogazioni liberali.
Viene elevato dagli attuali 1.032,91 a 1.500,00 euro il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro detraibili in misura pari al 22% dall’imposta sulle persone fisiche. La condizione resta quella per cui tali erogazioni debbono essere effettuate tramite banca o posta, al fine di garantire l’effettività dei versamenti stessi. Scompare invece la deducibilità delle provvidenze liberali effettuate dai soggetti esercenti attività di impresa. Per questi ultimi viene introdotta la presunzione secondo cui i corrispettivi in denaro o in natura, fino a 200.00,00 euro per periodo di imposta, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, destinati alla promozione dell’immagine o di un prodotto, si considerano spese di pubblicità. Considerata la difficoltà oggettiva di includere talune spese tra quelle di pubblicità o rappresentanza, in relazione
soprattutto al differente trattamento tributario riservato alle une e alle altre, questa disposizione permette ai soggetti eroganti, salvo prova contraria fornita dall’Amministrazione Finanziaria, la deduzione integrale del corrispettivo ed al beneficiario che abbia optato per la legge 398/91 la possibilità di versare l’iva in via forfetaria nella misura del 50% di quella dovuta (e non del 90% come previsto in caso di sponsorizzazione).
6. I compensi, le indennità ed i premi.
Sono esclusi dalle base imponibile dei soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica le somme fino a 7.500,00 euro (prima erano 5.164,37) corrisposte dalle associazioni e società a titolo di compensi, indennità di trasferta e premi (art. 81, comma 1, lettera m del Tuir). Le associazioni potranno erogare per ciascun anno agli atleti, dirigenti etc. somme fino a 7.500,00 euro senza l’obbligo di operare la ritenuta di imposta (a titolo definitivo o di acconto a seconda della somma complessivamente erogata) al momento della corresponsione degli emolumenti.
Questa esclusione si estende d’ora in avanti anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale aventi natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal 1 gennaio 2003 la nuova disciplina dei compensi, premi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari e co.co.co.di carattere amministrativo gestionale è la seguente:
Importo in euro Imponibilità Ritenuta di imposta

Fino a 7.500 NO
Da 7.500 a 28.158,28 SI A titolo definitivo
Oltre 28.158,28 SI A titolo di acconto


Si precisa che le somme soggette a ritenuta di imposta a titolo definitivo concorrono alla formazione del reddito del soggetto percettore solo ai fini del calcolo delle aliquote da applicare al reddito complessivo.
L’Irap ed i compensi. Una novità molto attesa dal mondo sportivo dilettantistico è contenuta nella disposizione che esclude dalla base imponibile Irap i compensi, premi, indennità di trasferta e co.co.co inferiori a 7.500,00 euro per ciascun soggetto. Fino ad oggi infatti tali somme venivano interamente assoggettate ad Irap con aliquota ordinaria (4.5%) dando luogo ad un notevole prelievo fiscale (art. 17, comma 2 DPR 446/97).
I dipendenti pubblici.
La legge detta poi le condizioni che permettono ai dipendenti pubblici di svolgere prestazioni nell’ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Queste sono:- svolgimento dell’attività fuori dell’orario di lavoro;- gratuità delle prestazioni;
- rispetto degli obblighi di servizio;
- comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Tali soggetti possono percepire solo indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa ai sensi dell’art. 81 Tuir.
Gli impianti sportivi.
L’art. 90 della legge finanziaria stabilisce anche alcune norme sull’utilizzo degli impianti sportivi degli enti pubblici e degli istituti scolastici. Viene previsto che gli impianti sportivi appartenenti a questi soggetti possano essere utilizzati, sulla base di criteri obiettivi e compatibilmente con le esigenze pubbliche, anche dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre l’ente pubblico che non intenda gestire i propri impianti potrà concederli, sulla base di apposite convezioni, alle associazioni e società sportive dilettantistiche, sulla base di leggi regionali che ne disciplinino le modalità di affidamento. In parallelo a tali previsioni, viene istituito il Fondo per la prestazione di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui contratti dai soggetti
con personalità giuridica che svolgono attività sportiva dilettantistica destinati all’acquisto, all’ampliamento al miglioramento di impianti sportivi ed attrezzatura.
L’assicurazione degli sportivi. L’art. 51 della legge finanziaria impone agli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, ai dirigenti e tecnici, alle federazioni sportive, alle discipline associate e agli enti di promozione l’obbligo di assicurazione su infortuni verificatisi nello svolgimento di attività sportive da cui derivi morte o inabilità permanente.

Nota 1 :
IL REGIME DELLA LEGGE N. 398/91: SINTESI
La Legge n. 398/91 prevede a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell’IVA da versare, nonché l’esonero dagli adempimenti contabili.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
I soggetti in esame determinano il reddito imponibile ai fini IRPEG applicando ai proventi incassati, derivanti dall’esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (tassate per il loro intero ammontare).
Il predetto coefficiente di redditività, fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 18.5.1999, era pari al 6%.
DETERMINAZIONE DELL’IVA
La determinazione dell’IVA segue le regole previste dall’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, in base al quale i soggetti in esame beneficiano di una detrazione forfetizzata pari al 50% dell’IVA a debito.
La predetta detrazione forfetizzata è ridotta al 10% in presenza di prestazioni di sponsorizzazione
e ad 1/3 per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
ADEMPIMENTI CONTABILI
In linea generale il regime della Legge n. 398/91 concede l’esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, compresi i registri IVA. In particolare, è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
ADEMPIMENTI
Fino al 31.12.1999 Dall’1.1.2000
La liquidazione dell’IVA e, se dovuta, dell’imposta sugli spettacoli era effettuata direttamente dall’Ufficio SIAE sulla base delle annotazioni risultanti dalla distinta o
dichiarazione d’incasso.
La liquidazione dell’IVA è effettuata direttamente dal soggetto in esame, con versamento trimestrale mediante mod. F24, sulla base dei proventi commerciali annotati nell’apposito modello di cui al DM 11.2.1997.
INTEGRATIVA SEMPLICE
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.4.2003, n. 24/E, l’art. 8, Legge n. 289/2002 non contiene particolari preclusioni per i soggetti in esame in merito alla possibilità di presentare l’integrativa semplice.
In particolare, il ricorso all’integrativa semplice “al minimo” (€ 300) va valutato al fine di
“bloccare” la proroga dei termini per l’accertamento.
Pertanto gli stessi, ancorché il reddito sia determinato su basi forfetarie, possono procedere all’integrazione degli imponibili, per i periodi 1997-2001, ai fini sia IRPEG che IRAP, compilando il quadro A del modello di dichiarazione approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25.2.2003 e applicando le aliquote vigenti nei periodi d’imposta integrati.
Ai fini IVA, come sopra accennato, ancorché i soggetti in esame siano esonerati, per legge, dalla presentazione della dichiarazione IVA, non ricorre la fattispecie di omessa presentazione della stessa.
Di conseguenza, la maggiore imposta indicata nell’integrativa semplice rappresenta
un’integrazione dell’IVA liquidata dalla SIAE (per gli anni 1998 e 1999) o dall’associazione (per gli anni 2000 e 2001).
CONDONO TOMBALE
Analogamente a quanto precisato in relazione all’integrativa semplice, anche l’art. 9, Legge n. 289/2002 non contiene particolari preclusioni per i soggetti in esame in merito alla possibilità di effettuare la definizione della propria posizione fiscale tramite il condono tombale.
Ai fini delle imposte dirette (IRPEG e IRAP) per i periodi 1997-2001 i soggetti in esame devono applicare le note percentuali (8%, 6%, 4%) alle imposte lorde risultanti dalla dichiarazione originaria, tenendo presente che:
sono applicabili i minimi previsti per titolari di reddito d’impresa, sulla base dei ricavi
dichiarati (€ 400, € 500, € 600);
in caso di dichiarazione omessa, l’importo da versare, con riferimento al settore delle imposte dirette, non può essere inferiore a € 3.000.
Va osservato che sovente le associazioni, e in particolare quelle sportive dilettantistiche, hanno il periodo d’imposta “a cavallo” d’anno.
In tale ipotesi, al fine dell’individuazione dei periodi d’imposta condonabili, va tenuto presente quanto specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.4.2003. Infatti, il periodo d’imposta che interessa gli anni 1996-1997, deve essere ricompreso nella definizione se il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scadeva successivamente al 31.12.1997.
Al contrario, se il termine di presentazione della dichiarazione scadeva entro il 31.12.1997, essendo decorso il termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio, il relativo periodo d’imposta non va ricompreso nel condono tombale.
Ai fini IVA, il fatto che i soggetti in esame siano esonerati per legge dalla presentazione della dichiarazione annuale, non implica l’obbligo di versamento di € 3.000 dovuto nell’ipotesi di dichiarazione omessa.
Pertanto, la definizione ai fini IVA (anni 1998 - 2001) richiede il versamento della somma derivante dall’applicazione della percentuale del 2%:
all’IVA a debito connessa alle cessioni di beni/prestazioni di servizi di ogni anno oggetto di condono;
all’IVA forfetariamente detratta, determinata sulla base delle percentuali vigenti nei
singoli anni condonati. Si rammenta che ai fini IVA in presenza di periodi d’imposta “a cavallo” la definizione tramite il condono tombale interessa l’anno prevalente, ossia quello contenente il maggior numero di giorni (Circolare n. 22/E citata).
Gli importi dell’IVA a debito e detratta, nonché degli imponibili per l’individuazione dei minimi, in mancanza della dichiarazione IVA, sono desumibili dalle distinte o dichiarazioni d’incasso (per il 1998 e 1999) ovvero nel modello di cui al DM 11.2.1997 (per il 2000 e 2001).
L'articolo 90, al comma 3, della legge finanziaria 2003 classifica tra i "redditi diversi" di cui all'art. 81 comma 1 lettera m) del Tuir anche i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. la nuova configurazione di tali redditi non rientranti nell'ambito dell'art. 47, comma1, lettera c-bis del Tuir, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della "gestione separata" alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione do carattere amministrativo gestionale. Si rammenta, a tal proposito, che il legislatore era già intervenuto con analoga disposizione nell'anno 2000, con l'articolo 37 della Legge 342/2000 allorché classificò quali "redditi diversi" i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva, eccetera. (si veda la circolare numero 32 del 7 febbraio 2001)

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