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Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria Sezione 05



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE N. 05
La Commissione Tributaria Provinciale Di Alessandria Sezione 05
Riunita con l’intervento dei Signori:
FERRUA ALDO Presidente
GRILLO FRANCO Relatore
UBERTAZZI EUGENIO Giudice
Ha emesso la seguente

SENTENZA
Sul ricorso n. 157/05 depositato il 09/02/2005 avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R02031C00161 2004 IVA+IRPEG+IRAP 1998 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO CASALE MONFERRATO proposto dal ricorrente CIRCOLO PALESTRA B. con sede in …. difeso da Dott.ssa C. M. e Dott.ssa M. S.
Con ricorso in data 31.01.2005 la Associazione Sportiva B. opponeva l’avviso di accertamento n. R02031C00161/04 notificatole a cura dell’Agenzia delle Entrate di Casale Monferrato relativamente all’IRPEG, IRAP ed IVA dovuti per l’anno di imposta 1998 per un totale di € 9.460,55.
A motivo dell’interposta opposizione la Società ricorrente deduceva l’illegittimità dell’avviso impugnato per carenza dei presupposti per l’applicazione del combinato disposto dagli att. 39 DPR 600/73 e 54 633/72 nonché l’infondatezza dell’accertamento nel merito.
Quando al primo motivo di doglianza la ricorrente lamentava che il tipo di accertamento effettuato fosse consentito solamente allorquando, sulla base di elementi concreti, la documentazione obbligatoria fosse stata ritenuta inattendibile.
Nel caso di specie le dichiarazioni non sarebbero state presentate né la contabilità sarebbe stata tenuta in quanto non ne sarebbero sussistiti i presupposti di legge.
Nell’anno oggetto della verifica, infatti, l’associazione avrebbe svolto esclusivamente attività istituzionale rivolta solamente ai propri soci con ciò escludendo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili a fini fiscali e di presentazione delle relative dichiarazioni.
Il che avrebbe inibito all’Ufficio accertatore la possibilità di fare ricorso alle presunzioni che stanno a fondamento dell’avviso impugnato.
Quando al secondo motivo di doglianza la Società ricorrente ha contestato l’infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio in merito alla impossibilità di rivestire la qualifica di associazione sportiva dilettantistica con conseguente perdita della qualifica di ente non commerciale nonché l’arbitrarietà delle ricostruzione reddituali.
A sostegno delle proprie contestazioni in merito all’operato degli accertatori la Società ricorrente ha richiamato il combinato disposto del TUIR con alcuni articoli del DPR 633/72 istitutivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto non senza censurare i criteri attraverso i quali i verificatori hanno assunto come ricavi la differenza tra quanto incassato dai nuovi soci per l’iscrizione annuale rispetto al valore delle tessere ENDAS.
L’Associazione Sportiva B. concludeva, pertanto, per l’annullamento dell’avviso impugnato e la conferma dei valori dichiarati.
Poiché nel frattempo l’Ufficio aveva provveduto ad emettere cartella di pagamento comportante l’iscrizione a ruolo dell’importo di € 2.871,32, la Società ricorrente instava affinché Questa Commissione sospendesse, ex art. 47 DLGS 546/92, l’atto esecutivo.
Con propria ordinanza in data 11.10.05 Questa Commissione disponeva la sospensione della cartella impugnata subordinatamente alla prestazione di garanzia fidejussoria di € 3.500,00 a favore dell’Ente impositore.
Nel rispetto di tale provvedimento la ricorrente depositava nella Cancelleria di Questa Commissione fidejussione bancaria a favore dell’Agenzia delle Entrate conseguendo in tal modo il beneficio della sospensione della cartella.
Nel merito della controversia l’Ufficio si costituiva nel presente giudizio depositando le proprie osservazioni, contestando le eccezioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio operato.
In particolare l’Ufficio, richiamando integralmente il contenuto del PVC redatto dai propri funzionari, contestava all’Associazione Sportiva Bistolfi la sussistenza dei requisiti propri di un’associazione sportiva dilettantistica sostenendo, invece, che l’attività svolta fosse di natura commerciale, produttiva di ricavi e, in quanto tale, assoggettata alle regole dell’imposizione diretta ed indiretta.
Anche gli accertatori richiamavano il contenuto del TUIR dalla lettura della quale, in rapporto ai fatti dedotti in giudizio, sarebbe emersa la fondatezza della pretesa fiscale.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e la conferma integrale dell’avviso impugnato.
La Commissione deliberava.
Il ricorso interposto dalla Associazione Sportiva B. appare fondato ed accoglibile.
Questa Commissione, infatti, condivide le censure della ricorrente in ordine alla contestata legittimità dell’avviso impugnato per la evidente carenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72.
Nell’anno oggetto della verifica, infatti, la Società ricorrente non svolgeva attività di carattere commerciale limitandosi a tenere a disposizione dei propri associati alcuni servizi la cui prestazione non aveva scopo di lucro con ciò escludendo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali.
Da ciò deriva l’illegittimità dell’accertamento induttivo svolto sulla base di mere presunzioni in evidente ma giustificata assenza delle scritture contabili.
Il metodo accertativo adottato, infatti, sarebbe risultato consentito solo nel caso in cui la contabilità fosse stata tenuta irregolarmente ovvero fosse mancata ingiustificatamente.
Al fine di qualificare l’attività accertata come commerciale e non già semplicemente associativa, l’Ufficio ha sostenuto che la ricorrente non perseguiva le finalità ideali proprie di un associazione sportiva dilettantistica anche in mancanza di un’attività di promozione, di formazione e di partecipazione dell’attività sportiva.
Gli accertatori hanno altresì eccepito la temporaneità delle partecipazioni degli associati, la mancanza della documentazione relativa ad una vita sociale e l’inadeguatezza dello statuto sociale alla clausole previste dalla legge.
Tali assunti, ad avviso di Questa Commissione, sono fondati su mere ed indimostrate presunzioni tutt’altro che gravi, precise e concordanti come invece dispone la norma applicata.
Per averne conferma giova esaminare partitamene il tenore dei rilievi contenuti nell’avviso impugnato.
L’Ufficio ha eccepito, in primo luogo, che sarebbero stati disattesi gli scopi sociali indicati nello Statuto in quanto la ricorrente avrebbe consentito ai propri soci di svolgere una generica attività di ginnastica che non realizzerebbe gli scopi statutari così come il semplice utilizzo delle attrezzature non avrebbe configurato lo svolgimento di alcuna attività sportiva anche in considerazione della mancata partecipazione a gare o competizioni.
L’assunto non pare condivisibile ed anzi contraddetto dal tenore dello Statuto sociale, approvato dall’assemblea dei soci, il quale dispone che tra gli scopi sociali vi è anche quello di sviluppare e diffondere l’attività sportiva mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa ed agonistica nonché ginnica in ogni sua specie con la finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Nazionali Sportive nonché degli Enti di Promozione Sportiva.
Da quanto premesso, dunque, è di tutta evidenza come l’esercizio dell’attività ginnica da parte dei soci ben potesse rappresentare la concreta attuazione degli scopi sociali a ciò non ostando la possibilità di fruire di servizi aggiuntivi quali l’utilizzo della sauna ovvero del solarium complementi ideali per conseguire una migliore condizione fisica.
Neppure la mancata partecipazione, al momento della verifica, a manifestazioni sportive può rappresentare elemento ostativo al rispetto degli scopi statutari sia in quanto non è escluso che ciò si sarebbe potuto verificare in futuro sia per il fatto che la ricorrente risulta regolarmente affiliata ad enti di partecipazione sportiva il che le consente di qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica con buona pace del fatto che, come premesso, al momento della verifica alcuna partecipazione fosse stata ancora organizzata per ragioni magari del tutto indipendenti dalla concreta volontà dell’associazione di perseguire gli scopi sociali.
E proprio dalla riconosciuta qualifica di associazione sportiva dilettantistica deriva l’esenzione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili che, come già premesso, priva di ogni logica e fondamento la natura induttiva dell’accertamento oggetto del presente giudizio.
Del pari non si ritiene condivisibile la contestata temporaneità della partecipazione degli associati alle attività ginniche che è cosa ben diversa dalla qualifica di socio che invece, e necessariamente, ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno.
Il divieto di temporaneità della partecipazione alla vita associativa sancito dallo Statuto non impone infatti la continuità dello svolgimento di attività ginnica e sportiva che, come già detto, è cosa ben diversa dalla qualifica di socio e dalla conseguente partecipazione alla vita dell’associazione che ben può essere svolta anche nella temporanea astensione dall’esercizio di attività per le ragioni più svariate quali la malattia, gli impegni del lavoro o impedimenti di sorta.
Identiche considerazioni dovranno valere, poi, per la contestata assenza di una vera vita sociale attesa invece la documentata, attività dell’assemblea dei soci in ordine a quanto oggetto dell’attività come ad esempio il miglioramento di alcuni servizi ovvero l’istituzione di nuove iniziative.
Il tutto, come premesso, risulta incontestabile dal libro dei verbali tenuti dall’associazione ancorché non obbligatoriamente ma scarsamente considerato dagli accertatori.
Ad analoghe conclusioni si perviene, poi, per quanto attiene alla pretesa mancata ottemperanza dello statuto sociale alla normativa vigente che non pare affatto violata dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Da quanto precede, dunque, è possibile avere conferma della natura assolutamente presuntiva dei rilievi degli accertatori e della conseguente e non consentita presunzione dei ricavi oggetto dell’avviso impugnato.
Ciò consente di neppure considerare, nel merito, il contenuto di un accertamento che risulta del tutto illegittimo in quanto svolto in maniera niente affatto consentita e per di più nei confronti di soggetto delegittimato in quanto esente dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili.
Dalla dichiarata illegittimità dell’avviso impugnato e del suo conseguente annullamento deriva, come logico corollario, l’annullamento della cartella esattoriale emessa ed attualmente sospesa a fronte dell’avvenuta prestazione di garanzia fidejussoria da parte della ricorrente.
In conseguenza di ciò la fidejussione bancaria prestata dovrà essere restituita alla ricorrente.
Stante l’obiettiva complessità dell’indagine appare equo disporre la compensazione delle spese.
DISPOSITIVO
Del pronunciato emesso a fronte del ricorso n. 157/05
proposto da CIRCOLO PALESTRA B.
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CASALE MONFERRATO
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria in accoglimento del ricorso rubricato al n. 157/05 RGR dichiara l’illegittimità dell’avviso di accertamento n. R02031C00161/2004 e, per l’effetto, dispone l’annullamento della cartella di pagamento n. … ordinando all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Casale Monferrato la restituzione a favore della ricorrente della fidejussione bancaria prestata. Spese interamente compensate.

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