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Con la Riforma del Terzo Settore (per le APS) e con la Riforma dello Sport (per le ASD) viene introdotta una nuova figura: quella del volontario.

Il volontario è quella persona che svolge la sua opera in favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali senza niente in cambio, senza nessuna contropartita di nessun tipo a parte le spese da lui sostenute.

 

Per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)

1- Per tali prestazioni sportive svolte dal volontario in forma completamente gratuita possono però essere riconosciuti:
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- indennità di trasferta;
- rimborsi spese a piè di lista incluse le indennità chilometriche in base alle tabelle ACI di riferimento per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente;
-  le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), purché non superino l'importo di 150 euro mensili e che l'associazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

2- Non esiste un Registro dei Volontari, ma conviene firmare un accordo dove il volontario specifica il suo ruolo di volontario non retribuito e libero di fare il volontario come e quando il suo tempo/voglia glielo permettono. Questo sia per eventuali contestazioni future tra le parti sia per eventuali accertamenti. 

3- Le ASD devono tesserare i volontari con apposita polizza Infortuni e Responsabilità Civile Terzi che non è la polizza che si esegue con il solito tesseramento (quella è la Polizza Infortuni anche se ci sono alcuni ENTI di Promozione Sportiva che all'interno del tesseramento offre una copertura sia da Infortuni che da Responsabilità Civile Terzi).

4- Il ruolo di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. Il volontario rimane tale per un anno dalla sua scelta di fare il volontario.

5- Il dipendente pubblico deve dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

 

Per le APS (Associazioni di Promozione Sociale)

1- Per tali prestazioni sportive svolte dal volontario in forma completamente gratuita possono però essere riconosciuti:
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- indennità di trasferta;
rimborsi spese a piè di lista incluse le indennità chilometriche in base alle tabelle ACI di riferimento per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente;
- le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e che l'associazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

2- La APS devono registrare i volontari in apposito Registro dei Volontari che deve essere vidimato (come chiarito dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.7180 del 28.05.2021).

3- Le ASD devono tesserare i volontari con apposita polizza Infortuni e Responsabilità Civile Terzi che non è la polizza che si esegue con il solito tesseramento (quella è la Polizza Infortuni anche se ci sono alcuni ENTI di Promozione Sportiva che all'interno del tesseramento offre una copertura sia da Infortuni che da Responsabilità Civile Terzi).

4- Il ruolo di volontario è incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. Il volontario rimane tale per un anno dalla sua scelta di fare il volontario.

 

Normativa ASD

D.L. 28 febbraio 2021 n.36
Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali 

1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita' amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonche' indennita' di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennita' di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' amatoriale.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Normativa ETS

Art. 17 Codice del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

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