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Con la Riforma dello Sport è stata introdotta la riforma del lavoro sportivo D. Lgs. 28 febbraio 2021 n.36 art.25.

Lavoratore Sportivo
È un lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. 

Sono Lavoratori Sportivi (ai quali si applicano le agevolazioni)

  • Atleta
  • Allenatore
  • Istruttore
  • Direttore Tecnico
  • Direttore Sportivo
  • Preparatore atletico
  • Direttore di gara

i tesserati che svolgono le  mansioni  rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici degli ENTI affilianti come necessarie allo svolgimento di attività sportiva.

In quali forme si può svolgere il lavoro sportivo
Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, in relazione alle modalità di  svolgimento, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro:
- lavoro subordinato,
co.co.co sportivo,
- lavoro autonomo occasionale,
- lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA).

“Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e  tributario” (art. 25, c. 5).
Per quanto non regolato diversamente dal decreto “è fatta salva l’applicazione  delle norme del testo unico delle imposte sui redditi” (art. 36, c. 2)

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