Il Co.Co.Co. Sportivo è quel rapporto di lavoro nel quale il collaboratore sportivo si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
Chi lo può svolgere tali mansioni
- Soci e/o Tesserati in possesso di Laurea in Scienze Motorie;
- Soci e/o Tesserati in possesso di Diploma di Specifica Disciplina rilasciata da ENTE o Federazione riconosciuta dal CONI.
Attenzione ai Diplomi Sportivi
Possono esserci due problemi legati ai Diplomi di Specifica Disciplina:
- il diploma potrebbe essere emesso da una realtà che, pur usando il nome Federazione, non è una Federazione riconosciuta dal CONI quindi consigliamo di verificare sempre sul sito del CONI se l'ENTE o la Federazione è riconosciuta.
- il diploma, seppur rilasciato da un ENTE o Federazione riconosciute dal CONI, non sono di una disciplina specifica riconosciuta dal CONI quindi consigliamo di vedere bene le discipline riconosciute dal CONI.
Mansioni che si possono svolgere in Co.Co.Co. Sportivo
- Atleta;
- Allenatore;
- Istruttore;
- Direttore Tecnico;
- Direttore Sportivo;
- Preparatore atletico;
- Direttore di gara.
Altre Mansioni
Possono rientrare anche i soci e/o tesserati che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva emanate dalle FSN e DSA, come necessarie allo svolgimento di attività sportiva (per queste mansioni non sono necessari titoli specifici) tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport.
Altre condizioni per le Co.Co.Co. Sportive
- La durata delle prestazioni non deve superare le 24 ore settimanali (monte ore settimanali del percipiente), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Si deve stipulare un contratto di Co.Co.Co. Sportivo;
- Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS;
- I pagamenti devono essere effettuati in modo tracciato (consigliamo bonifico dal conto corrente dell'associazione al conto corrente del percipiente).
Rimborsi
Ai lavoratori con contratto di Co.Co.Co. Sportivo possono essere erogati rimborsi, ma solo a piè di lista in base alle spese sostenute (con scontrino o fattura) o chilometrici per trasferte al di fuori del comune. Non sono ammessi rimborsi forfettari.
Soglie di compenso
In base alle seguenti soglie sia l'associazione che il Co.Co.Co. Sportivo hanno obblighi differenti.
Fino a 5.000,00 euro
Il lavoratore Co.Co.Co. Sportivo che percepisce fino a 5.000,00 Euro (in 24 ore settimanali) sommando tutte le indennità ricevute da tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche per le quali presta la sua opera.
- Il sodalizio sportivo e il lavoratore firmano un contratto di prestazione di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. (sigle su tutte le pagine e firme a fondo contratto);
- Il sodalizio deve dare comunicazione al centro per l'impiego, anche utilizzando il Registro delle Attività Sportive (RASD), entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio della collaborazione;
- Non è prevista la predisposizione di una busta o cedolino paga;
- Il compenso viene erogato in modo tracciato dal sodalizio al lavoratore co.co.co. sportivo;
- Il lavoratore co.co.co. sportivo rilascia ricevuta di avvenuto pagamento e di non superamento della soglia delle 24 ore e dei 5.000,00 euro
- Il compenso erogato è netto;
- Il compenso deve essere registrato al RASD;
- A fine anno (febbraio / marzo dell'anno successivo) il sodalizio deve compilare la Certificazione Unica (CU).
Da 5.000,01 euro a 15.000,00 euro
Il lavoratore Co.Co.Co. Sportivo che percepisce da 5.000,01 euro a 15.000,00 euro (in 24 ore settimanali) sommando tutte le indennità ricevute da tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche per le quali presta la sua opera.
- Il sodalizio sportivo e il lavoratore avevano già stipulato un contratto di prestazione di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. che è stato stipulato precedentemente all'inizio del rapporto di lavoro (il contratto deve essere firmato per iniziare il rapporto di lavoro quindi anche per la soglia inferiore ai 5.000,01 euro);
- Il sodalizio aveva già dato comunicazione al centro per l'impiego, anche utilizzando il Registro delle Attività Sportive (RAS), entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio della collaborazione;
- Non è prevista la predisposizione di una busta o cedolino paga;
- Il compenso viene erogato in modo tracciato dal sodalizio al lavoratore co.co.co. sportivo;
- Il lavoratore co.co.co. sportivo rilascia ricevuta di avvenuto pagamento e di non superamento della soglia delle 24 ore e dei 5.000,00 euro;
- Al compenso erogato devono essere sottratti gli oneri pensionistici che il sodalizio deve versare mediante F24;
- Il compenso deve essere registrato al RASD;
- A fine anno (febbraio / marzo dell'anno successivo) il sodalizio deve compilare la Certificazione Unica (CU).
Da 15.000,01 euro in poi
Il lavoratore Co.Co.Co. Sportivo che percepisce somme superiori 15.000,01 euro (in 24 ore settimanali) sommando tutte le indennità ricevute da tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche per le quali presta la sua opera.
- Il sodalizio sportivo e il lavoratore hanno un contratto di prestazione di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. che è stato stipulato precedentemente all'inizio del rapporto di lavoro (il contratto deve essere firmato per iniziare il rapporto di lavoro quindi anche per la soglia inferiore ai 5.000,01 euro);
- Il sodalizio aveva già dato comunicazione al centro per l'impiego, anche utilizzando il Registro delle Attività Sportive (RAS), entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio della collaborazione;
- E' prevista la predisposizione di una busta o cedolino paga effettuata da un professionista;
- Il compenso viene erogato in modo tracciato dal sodalizio al lavoratore co.co.co. sportivo;
- Il lavoratore co.co.co. sportivo firma la busta o cedolino paga e ricevuta di non superamento della soglia delle 24 ore;
- Al compenso erogato devono essere sottratti gli oneri pensionistici e fiscali che il sodalizio deve versare mediante F24;
- A fine anno (febbraio / marzo dell'anno successivo) il sodalizio deve compilare la Certificazione Unica (CU).
Co.Co.Co. Sportivo e dipendenti pubblici
Il collaboratore sportivo dilettante è lavoratore quindi ha l’obbligo di richiedere preventivamente alla propria amministrazione una vera e propria autorizzazione al fine di attivare con il sodalizio sportivo dilettantistico un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
L'amministrazione di appartenenza dovrà autorizzare o rigettare la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.
Co.Co.Co. Sportivo e attività con minorenni
Il collaboratore sportivo dilettante è un lavoratore quindi dovrà consegnare, al sodalizio sportivo dilettantistico prima di attivare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il certificato del casellario giudiziario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 questo per verificare, al momento del contratto, l’eventuale esistenza di condanne per reati sessuali a danno di minori o di misure interdittive, iscritte al casellario giudiziario.
Visita medica
Il collaboratore sportivo dilettante dovrà consegnare al sodalizio il certificato di idoneità all'attività sportiva dilettantistica (non agosnistico) rilasciato da un medico della medicina dello sport in corso di validità (ricordiamo che vale un anno dalla data di rilascio).
SLIDE RIEPILOGATIVE