L'obbligo della nuova comunicazione entro il 31 marzo scatta qualora le variazioni siano intervenute nel corso dell'anno solare precedente, e ciò indipendentemente dalla durata dell’esercizio sociale dell'associazione o società.
Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, poi, specificano che va presentato un nuovo modello, completo di tutti i dati richiesti, vale a dire compilato integralmente, e quindi non solo in relazione ai campi relativi ai dati variati. Un modello deve essere nuovamente presentato anche per comunicare l’eventuale perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso la presentazione va effettuata entro 60 giorni dalla data della perdita dei benefici.
Non tutte le variazioni dei dati indicati nell’originario modello EAS comportano la necessità di ri-presentazione dello stesso: nelle istruzioni alla compilazione del Modello, reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è specificato che non è obbligatoria la presentazione di un nuovo modello EAS se le variazioni interessano esclusivamente aspetti quantitativi, vale a dire:
20) proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
21) costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi;
23) ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente;
24) numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso;
30) erogazioni liberali ricevute;
31) contributi pubblici ricevuti;
33) numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate
Inoltre, in forza del principio di “evitare inutili duplicazione dei medesimi dati e notizie” già in possesso dell’Amministrazione (Risoluzione n. 125 del 6 dicembre 2010) non è necessaria la presentazione di un nuovo modello quando le variazioni interessano i seguenti dati:
a) dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA etc.);
b) dati relativi al rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente;
Si tratta infatti di variazioni che dovrebbero essere già state comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA).
Alcuni soggetti, tra cui le società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, compilano il Modello Semplificato, nel senso che è richiesta soltanto una parte di informazioni, e specificamente quelle del:
punto 4: esistenza di articolazioni territoriali / funzionali;
punto 5: dichiarazione che l’ente è un’articolazione territoriale / funzionale di altri enti;
punto 6: affiliazione a federazioni o gruppo;
punto 20: indicazione se l’ente riceve o meno proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
punto 25: settore in cui l’ente opera prevalentemente;
punto 26: attività specificamente svolte.
In pratica, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni hanno l'onere - ai fini di cui stiamo trattando - di tenere monitorati i cambiamenti nelle le specifiche attività previste al punto 26 (es: apertura o chiusura di un bar, organizzazione di convegni o congressi) e al punto 20: qui non se sono cambiati gli importi ricevuti, ma se è modificato lo status di beneficiario di proventi per sponsorizzazione o pubblicità (abituale, occasionale, nessun provento).
Ricordiamo infine che l’invio del modello EAS deve essere effettuato esclusivamente per via telematica.