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Raccolte Pubbliche di Fondi

Sono molti gli enti non profit che organizzano delle manifestazioni pubbliche con l’intento di raccogliere fondi per realizzare le loro iniziative e i loro Progetti Sociali.
La norma di riferimento è l’art. 143, comma 3, che mira ad incentivare tale forma di finanziamento visto che, tale disposizione, sottrae dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte; inoltre è prevista l’esclusione anche dal campo di applicazione dell'IVA e l'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

Le agevolazioni fiscali sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono:
1- iniziative occasionali;
2- avvengono in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3- i beni ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore;
4- il numero di eventi durante il periodo d’imposta non deve essere superiore a 2;
5- l’importo dei fondi raccolti non deve superare il limite massimo di 51.645,69 Euro.

Si precisa che non rientrano nelle raccolte fondi le erogazioni liberali di carattere privato agli enti non commerciali, così come i contributi pubblici o privati a fondo perduto che continuano ad essere non imponibili se destinati all’attività istituzionale.

A carico dei soggetti che realizzano raccolte fondi c'è l’obbligo di predisporre apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale (entro il 30 aprile per i Sodalizi con periodo d'imposta coincidente l'anno solare), separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa nonchè una relazione illustrativa che conterrà:
1- l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
2- le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata;
3- le spese relative sostenute;
(articolo 20, comma 2, DPR n. 600/73).

Il rendiconto in esame così, come disposto nell’art. 22 del D.P.R 600/73, dovrà essere conservato con gli altri rendiconti in un apposito registro, le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente, in esenzione dall'imposta di bollo.
Se nel corso di uno stesso Esercizio Sociale il Sodalizio organizza più raccolte fondi, sarà necessario predisporre specifici rendiconti separati per ognuna di esse.

Si ricorda inoltre sinteticamente che:
1- per la promozione dell’iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l’affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione;
2- qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le opportune autorizzazioni al Comune territorialmente competente;
3- qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette dal diritto di autore), l’ente non commerciale dovrà rivolgersi all'agenzia SIAE competente per territorio per espletare gli adempimenti del caso;
4- nel caso, inoltre, si intenda raccogliere fondi realizzando occasionalmente lotterie, pesche di beneficenza e tombole, sarà necessario rivolgersi al Comune territorialmente competente per l’istruzione della pratica.

 

Letto 8758 volte Ultima modifica il Martedì, 05 Gennaio 2021

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