Le Associazioni che hanno Soci minorenni (ancorpiù le Associazioni con la maggioranza dei Soci minorenni) devono risolvere il problema legato al diritto di voto e la partecipazione alle Assemblee. E' formalmente corretto che il diritto di voto e la partecipazione alle Assemblee sia previsto solo per minorenni (Soci Tesserati) e che i genitori (se non Soci Tesserati), quali rappresentanti dei figli minori, non siano coinvolti nelle decisioni assembleari, visto che l'art. 148, comma 8 lett. c) del TUIR impone di riconoscere il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione ai soli Soci maggiorenni.
Il Poblema non si pone se la compagine associativa (la totalità dei Soci) è composta da una grande maggioranza di Soci maggiorenni, ma a fronte di una compagine associativa composta prevalentemente da minorenni compare il dubbio sulla possibilità di farli partecipare alle Assemblee per farli votare.
In effetti si deve considerare che se da una parte la norma sopra indicata non concede i diritti partecipativi ai Soci minori di età, dall'altro sia l'art. 148 citato sia l'art. 90 L.289/02 impongono alle ASD di ispirare le norme sull'ordinamento interno a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati attraverso una disciplina uniforme del rapporto.
Proprio in considerazione del trattamento uniforme che deve essere riservato ai Soci e al requisito della partecipazione nonché al principio di sovranità dell’Assemblea è evidente che non può invocarsi la minore età degli associati per escluderli sempre e in tutti i casi dalle più importanti decisioni del sodalizio e ciò a maggior ragione nelle strutture dove la stragrande maggioranza degli aderenti sia costituita da ragazzi e bambini, il che sarebbe una violazione del principio di democraticità visto che ogni potere decisionale sarebbe esclusivo dei soli soci maggiorenni, che costituiscono una ristretta minoranza degli associati.
Laddove poi la ristretta componente di Soci maggiorenni sia identificabile con soli dirigenti e tecnici, il dubbio appare ancora più fondato in quanto si determina una netta differenziazione tra i Soci con mansioni direttive e decisionali rispetto ai soci atleti, privi di diritti partecipativi.
A questo punto ci sentiano di far scegliere due strade per non incorrere in poblematiche di tipo formale:
1- Apportare delle modifiche allo Statuto Sociale in modo da permettere ai genitori di rappresentare i Soci minorenni;
oppure
2- Associare e Tesserare anche i genitori dei Soci minorenni in modo da permettergli di partecipare alle Assembleee.
Ricordiamo che, in ogni caso, è assolutamente necessario che tutti i minori siano tesserati non solo ovviamente a fini assicurativi ma anche per la corretta applicazione dell'agevolazione sui corrispettivi specifici.