Con il nuovo Codice del Terzo Settore viene specificata figura degli ETS (Enti del Terzo settore) che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
Per rientrare tra gli ETS (e quindi poter accedere alle agevolazioni fiscali) le organizzazioni dovranno iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e rientrare in una delle categoria previste:
– ODV (Organizzazione di Volontariato),
– APS (Associazione di Promozione Sociale),
– Enti filantropici,
– Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali),
– Reti Associative,
– Società di Mutuo Soccorso,
– Associazioni riconosciute e non,
– Fondazioni e altri enti di carattere privato.
Di seguito vediamo nello specifico:
Organizzazioni di Volontariato (ODV)
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi e si avvalgono, in modo prevalente, di prestazioni di volontari associati.
Per costituire un’ODV è richiesto:
1- Un atto costitutivo che formi un direttivo con:
– un numero di persone fisiche non inferiore a sette
oppure
– un numero di almeno tre ODV.
2- Nella denominazione deve essere indicato l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV.
3- Lo Statuto.
Per svolgere la propria attività l'ODV dovrà:
- avvalersi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati;
- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti del normale funzionamento dell'attività dell'ODV;
- il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- dovrà essere iscritta al Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS).
In tema fiscale:
- le ODV usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri ETS; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato;
- relativamente ai bilanci le ODV seguono gli obblighi previsti per gli ETS.
Associazioni di Promozione Sociale (APS)
Le Associazioni di promozione sociale (APS) sono costituite per lo svolgimento di attività a favore di propri associati, di loro familiari o di terzi e si avvalgono, in modo prevalente, di prestazioni di volontari associati.
Per costituire un’APS è richiesto:
1- Un atto costitutivo che formi un direttivo con:
– un numero di persone fisiche non inferiore a sette
oppure
– un numero di almeno tre APS.
2- Nella denominazione deve essere indicato l’indicazione di Associazione di promozione sociale o l’acronimo APS.
3- Lo Statuto.
Per svolgere la propria attività l'APS dovrà:
- avvalersi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati;
- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti del normale funzionamento dell'attività dell'APS;
- il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta percento del numero dei volontari o al cinque percento degli associati.
- dovrà essere iscritta al Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS).
In tema fiscale:
- relativamente ai bilanci le APS seguono gli obblighi previsti per gli ETS.
Enti Filantropici
Nasce una nuova figura: gli Enti filantropici (che possono costituirsi in forma associativa o di fondazione); essi hanno il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Per svolgere la propria attività l'Ente Filantropico dovrà:
- avvalersi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati;
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e al volontario;
- al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario;
- il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta percento del numero dei volontari o al cinque percento degli associati.
- dovrà essere iscritta al Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS).
In tema fiscale:
- relativamente ai bilanci gli Enti FIlantropici seguono gli obblighi previsti per gli ETS;
- il rendiconto deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;
- le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività derivano principalmente da contributi pubblici e/o privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.