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Regime Fiscale Agevolato Associazioni

Il regime fiscale agevolato

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali.
E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’IVA che per le imposte dirette.
Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva.
In particolare, le agevolazioni prevedono:

  • la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
  • un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, 
registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
  • l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
  • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione 
di diritti radio - Tv e pubblicità).


I libri da tenere: 
Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999). 
I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee. 


Le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate da:

  • tenuta delle scritture contabili
  • presentazione della dichiarazione IVA
  • emissione scontrini e/o ricevute fiscali

Le associazioni sportive dilettantistiche sono OBBLIGATE a:

  • conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto;
  • annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali;
  • versare trimestralmente l’Iva;
  • tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;
  • presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770.

 

Condizione per accedere al regime fiscale agevolato

Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relative sezioni solo se si è in possesso di determinati requisiti soggettivi [assenza del fine di lucro, svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta tale dal Coni) compresa l’eventuale attività didattica, affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva] e a condizione che si verifichi un preciso presupposto oggettivo.
E’ necessario, infatti, che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.
In particolare, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri:


  • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;

  • i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
  • le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, calcolandolo a giorni.

Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite.
In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale.
Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.
Anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro possono determinare il reddito in maniera forfetaria secondo il regime della legge 16 dicembre 1991 n. 398, ovviamente è necessario rispettare il limite massimo dei proventi (250.000 euro) realizzati nell’esercizio di attività commerciali.

 

Le attività considerate non commerciali e quelle considerate commerciali

Le associazioni sportive dilettantistiche possono considerare “non commerciali”, con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del TUIR).
Tra queste:


  • il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;

  • l’obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità;

  • l’obbligo di redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale;

  • l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali. A prescindere dal rispetto delle citate clausole, le quote o contributi associativi incassati non concorrono a formare il reddito dell’ente. In ogni caso, si considera di natura commerciale l’attività resa dietro corrispettivi specifici. E’ prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura commerciale (e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici.
Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati.
Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali.
Tra esse:

  • cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • gestione di spacci aziendali e di mense;
  • somministrazione di pasti;
  • prestazioni di trasporto e di deposito;
  • organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
  • prestazioni alberghiere e di alloggio;

  • prestazione di servizi portuali e aeroportuali;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni;

  • pubblicità commerciale.

 Per le attività considerate commerciali le Associazioni aventi diritto possono optare per il regime forfetatio agevolato Legge n.398/91.

 

 

Letto 19121 volte Ultima modifica il Giovedì, 26 Marzo 2020

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